Descrizione
La TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili è la componente dell’Imposta Unica Comunale – IUC, istituita dalla Legge 147/2013, destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
A seguito della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono esenti dal pagamento le abitazioni principali, le relative pertinenze ed ogni altra categoria assimilabile, pertanto la TASI per il Comune di Luzzara, per l’anno 2016, è dovuta per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura ed i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce), risultano esenti dalla TASI le seguenti categorie:
Abitazione principale e relative pertinenze, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati comune unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Le unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 che rimangono soggette ad IMU.
Immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, per i cittadini residenti all’estero è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Anziani e Disabili è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Casa Coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze, ovvero assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Forze di Polizia, si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Cooperative a proprietà indivisa, si tratta delle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Alloggi Sociali, così come da Decreto del Min. Infrastrutture 22/04/2008.
SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Termine per il pagamento dell’acconto: entro il 17/06/2019, esclusivamente tramite F24
Termine per il pagamento del saldo: entro il 16/12/2019, esclusivamente tramite F24
Codice catastale COMUNE DI LUZZARA: E772
Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l’esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata la riduzione.
La TASI, come per l’IMU, è in autoliquidazione pertanto è il contribuente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 per il pagamento.
Per ciascun codice tributo deve essere effettuato l’arrotondamento all’Euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso negli altri casi)
l Comune di Luzzara mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo dell’ IMU e TASI e per la compilazione dell’F24 per il pagamento, Si prega di fare attenzione alla corretta applicazione delle aliquote secondo quanto deliberato dal Comune di Luzzara.
Si declina qualsiasi tipo di responsabilità per errori nella determinazione della TASI e compilazione di modelli con l'utilizzo dell'applicativo.