Descrizione
E’ un attestato che certifica per il cittadino dell’Unione la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia. Può essere rilasciato dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale.
Chi può richiederlo: I cittadini dell’Unione Europea , residenti nel Comune di Luzzara, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.Lgs 30/2007. Il D.lgs 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati : Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Citta’ del Vaticano. Secondo l'art. 14 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di soggiorno permanente quando ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale . La continuità del soggiorno non è interrotta da assenze che : - non superino complessivamente sei mesi l'anno, - da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, - da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Chi può richiederlo:Presentandosi personalmente all'Ufficio Relazioni col Pubblico .
Presentandosi personalmente all'Ufficio Relazioni col Pubblico .- Modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto; - Documento d'identità in corso di validità ; - N.ro 2 marche da bollo da 16 Euro; - Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti del soggiorno legale e continuativo per 5 anni, previsti dall’art. 7 della Direttiva 2004/38/CE .
Attestato di soggiorno permanente.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2024, 17:31