Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ( Autocertificazione)

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E' una dichiarazione , prevista dal D.P.R 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione , con gestori di pubblici servizi e con i privati.

Descrizione

E' una dichiarazione , prevista dal D.P.R 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione , con gestori di pubblici servizi e con i privati.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Con il D.L n.ro 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 "Decreto Semplificazioni" anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
 
Sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  •  titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs n. 231/2001;
  •  qualità di vivenza a carico;
  •  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. 
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato

A chi è rivolto

Le dichiarazione sostitutive di certificazioni possono essere utilizzate da : i cittadini italiani e dell'Unione europea: i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia,  limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il cittadino non appartenente all'Unione Europea non può utilizzare lo strumento  dell'autocertificazione nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione.

Le dichiarazione sostitutive di certificazioni possono essere utilizzate da :
  • i cittadini italiani e dell'Unione europea:
  • i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia,  limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il cittadino non appartenente all'Unione Europea non può utilizzare lo strumento  dell'autocertificazione nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione.

Come fare

L'autocertificazione va compilata a cura del cittadino in autonomia, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione. L' Urp  non compila le autocertifiazioni per i cittadini.   Tramite il portale ANPR, a cui si accede tramite SPID o con CIE, è possibile scaricare per il modulo precompilato per autocertificare: nascita; stato civile; cittadinanza; famiglia; residenza; esistenza in vita.

L'autocertificazione va compilata a cura del cittadino in autonomia, non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione.
L' Urp  non compila le autocertifiazioni per i cittadini.
 
Tramite il portale ANPR, a cui si accede tramite SPID o con CIE, è possibile scaricare per il modulo precompilato per autocertificare:
  • nascita;
  • stato civile;
  • cittadinanza;
  • famiglia;
  • residenza;
  • esistenza in vita.

Cosa serve

Modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato, la firma dell'interessato rende valida l'autocertificazione.

Modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato, la firma dell'interessato rende valida l'autocertificazione.

Cosa si ottiene

Modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazione

Modulo per dichiarazione sostitutiva di certificazione
Tempi e scadenze

Le dichiarazione sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Servizio online con autenticazione

Vincoli

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazione sostitutive di certificazione  sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni .
Qualora dal controllo  emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso   è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Casi particolari

 I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dalle dichiarazione sostitutive di certificazione , salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • D.p.r  445/2000 ; 
  • Legge 183/2011;
  • D.p.r 223/1989;
  • Legge n. 120/2020.

Ufficio responsabile
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) , anagrafe, protocollo, leva

Ultimo aggiornamento: 13 Agosto 2024, 11:29