Chi può richiederlo: I cittadini dell’Unione Europea , residenti nel Comune di Luzzara, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.Lgs 30/2007.
Il D.lgs 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati : Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Citta’ del Vaticano. Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno quando : - a) è lavoratore subordinato o autonomo; - b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; - d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale; è un valore che viene rivalutato annualmente .
Chi può richiederlo:
I cittadini dell’Unione Europea , residenti nel Comune di Luzzara, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.Lgs 30/2007.
Il D.lgs 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati : Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Citta’ del Vaticano.
Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno quando :
- a) è lavoratore subordinato o autonomo;
- b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale; è un valore che viene rivalutato annualmente .