Attestazione regolarità soggiorno per cittadini comunitari *

  • Servizio attivo

A Domanda

Descrizione


L’attestazione di regolarità del soggiorno ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di iscriversi all'anagrafe previsto dal D.Lgs 30/2007 per i cittadini dell’Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

Chi può richiederlo: I cittadini dell’Unione Europea , residenti nel Comune di Luzzara, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.Lgs 30/2007. Il D.lgs 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati : Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Citta’ del Vaticano. Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno quando : - a) è lavoratore subordinato o autonomo; - b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; - c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; - d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale; è un valore che viene rivalutato annualmente .

Chi può richiederlo:
I cittadini dell’Unione Europea , residenti nel Comune di Luzzara, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.Lgs 30/2007. Il D.lgs 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati : Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Citta’ del Vaticano.
Secondo l'art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione può ottenere l'attestato di regolare soggiorno quando :
- a) è lavoratore subordinato o autonomo;
- b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale; è un valore che viene rivalutato annualmente .

Come fare

Presentandosi personalmente all'Ufficio Relazioni col Pubblico .


Presentandosi personalmente all'Ufficio Relazioni col Pubblico .

Cosa serve

- Modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto; - Documento d'identità in corso di validità ; - N.ro 2 marche da bollo da 16 Euro; Nel caso in cui la richiesta venga presentata successivamente all'iscrizione anagrafica è necessaria la presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/2007 .


- Modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto;
- Documento d'identità in corso di validità ;
- N.ro 2 marche da bollo da 16 Euro;
Nel caso in cui la richiesta venga presentata successivamente all'iscrizione anagrafica è necessaria la presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/2007 .

Cosa si ottiene

Attestazione di regolarità del soggiorno

Attestazione di regolarità del soggiorno
Tempi e scadenze

L’attestazione di regolarità di soggiorno può essere chiesta contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica o in un momento successivo.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Copertura geografica

Presso U.R.P. del Comune negli orari di apertura al pubblico

Documenti rilasciati

Attestazione di regolarità del soggiorno

Validità documenti rilasciati


L’attestazione di regolarità di soggiorno è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere.

Costi

N. 2 marche da bollo da € 16,00

Strumenti di tutela


Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, come disposto dall'art. 8 D.Lgs 30/2007.

Ulteriori informazioni

Note

Cittadino dell'Unione, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
- segue un corso di formazione professionale.
DEFINIZIONI DI FAMILIARE:
Per familiari si intendono :
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: rivolgersi all'ufficio titolare del procedimento

Riferimenti normativi

- D.Lgs 30/2007;
- Direttiva Unione Europea 2004/38/CE

Ufficio responsabile
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) , anagrafe, protocollo, leva
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi' e Vice-Segretario comunale. Responsabile della prevenzione…

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) , anagrafe, protocollo, leva

Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2024, 17:31