Descrizione
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Sono abilitati all'autenticazione il notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco. Si autenticano le firme:
- su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare ai privati che vi acconsentono( es. banche, assicurazioni);
- su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare a organi della pubblica amministrazione per la riscossione da parte di terzi di benefici economici ;
- atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi;
- quietanze liberatorie di pagamento ;
- busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali.
Quando non si può autenticare la sottoscrizione:
Non si possono autenticare:
- dichiarazioni di impegno e di volontà;
- procure ( atti con cui l'interessato conferisce da altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto);
- dichiarazioni future;
- accettazioni o rinunce di incarichi;
- scritture private;
- fogli in bianco.
- le sottoscrizioni apposte su documenti redatti in lingua straniera.