Descrizione
Può presentare la richiesta:
a) il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all’estero. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi;
b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre anni ;
c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione ;
d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia; e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia.
Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita , per discendenza (jure sanguinis), per beneficio di legge Acquisizione della cittadinanza italiana per origine
E' cittadino italiano per nascita il figlio con padre o madre italiani.
Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge Diventa cittadino italiano:
a) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se non segue la cittadinanza dei genitori;
b) il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;
c) il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;
d) il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;
e) il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis);
f) il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell’ex impero austro-ungarico;
g) il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla;
h) il figlio minorenne convivente con il genitore straniero al momento in cui quest'ultimo acquista la cittadinanza italiana.
Consigliamo di consultare anche il sito del Ministero dell'Interno.