Descrizione
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.Cause impeditive per la costituzione dell'unione civile
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Cognome comune La legge prevede il diritto all’uso di un cognome comune che le parti possono dichiarare in sede di costituzione (anteponendolo, posponendolo o sostituendolo al proprio). Attenzione: il cognome comune non comporta una variazione dei dati anagrafici e non ha alcun effetto pratico sui documenti del cittadino.
Unione civile o matrimonio contratto all’estero
Cittadini che hanno contratto un matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero devono chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili, ai sensi della L. n. 218/1995, laddove il matrimonio sia composto da almeno un cittadino italiano, esso avrà in Italia gli effetti dell’unione civile. Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso
Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.