Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Aggiornamento: Tempestivo
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Sentenza di definizione del giudizio
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Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
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La class action è un’azione collettiva risarcitoria disciplinata dall’articolo 140 bis del “Codice del consumo” (DLgs. n. 206/2005).
Il decreto legislativo 198/2009 ha applicato l’istituto della class action anche alla pubblica amministrazione, introducendo nell’ordinamento italiano l’azione collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi con l’obiettivo di indurre il soggetto pubblico o concessionario di servizi pubblici ad assumere comportamenti virtuosi “nel suo ciclo di produzione”.
Singoli cittadini e associazioni di utenti hanno la possibilità di agire in giudizio avanti a un giudice amministrativo per contestare violazioni di obblighi contenuti nelle carte di servizi o di standard di qualità fissati per i concessionari dalle autorità competenti. Inoltre potranno rivendicare la violazione di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi di carattere obbligatorio e non aventi contenuto normativo, da emanarsi entro un termine di legge.
Si segnala che a tutt’oggi non sono mai state presentate class action nei confronti del Comune di Luzzara.